Tra i millemila temi che compongono la scaletta di #Bracchiinregola, io e la Vale abbiamo reputato fosse giunto il momento di trattare dell’ammmmòre canino, chè a primavera inoltrata mi pare caschi a fagiuolo.
“Sì va bè, adesso uno non può neanche far figliare il proprio animale senza sorbirsi il pippone legislativo”: se in 16 anni di monte e bracchi Italiani aveste incontrato i soggetti che abbiamo avuto il culo di trovare noi, credetemi, vorreste leggerlo.
Perchè, se non siete del posto, restereste sorpresi dalla quantità di casi umani che vi chiedono di fare una cucciolata e poi:
– evaporano (va bè…);
– si volatilizzano coi soldi (senza pagare, dopo che magari hai perso 2 giorni di lavoro, l’intero week end, gli hai tenuto in stallo la cagna per una settimana, ecc);
– si volatilizzano coi cuccioli (esistono figli di Ulisse di cui non abbiamo avuto più notizia dopo la nascita);
– più raramente si smaterializzano coi soldi & coi cuccioli;
– “Vengo a ritirare il cucciolo…eh?in che senso l’hai venduto? “
– fingono che la cagna non sia rimasta gravida per poi registrare i cuccioli a nome di un’altra cagna (ma anche viceversa);
– pretendono un contratto soddisfatti o rimborsati;
– *completa a piacere con una storia troppo assurda per essere plausibile, succederà anche quella*
Va detto che nella stragrande maggioranza dei casi, abbiamo avuto la fortuna di conoscere e collaborare con persone serie, educate, genuinamente appassionate e con le quali, a distanza di anni, continuiamo a condividere giornate di caccia o anche solo una pizza ogni tanto.
Negli anni però, grazie ai successi di Ulisse, il giro di richiedenti monte si è allargato e con alcuni di loro le cose non sono filate proprio lisce.
Niente che ci abbia tolto il sonno, ma siccome la prepotenza non ci è mai piaciuta, ho pensato di affrontare la tematica in maniera easy ma autorevole per risparmiare ad altri qualche delusione.
Perchè da quelli che si presentano come persone perbene, che si accomodano sul tuo divano, che ti danno un sacco di pacche sulla spalla, ridendo alle tue battute mentre pattuite una cosa salvo poi, al momento di vendere i cuccioli, venirsene fuori pretendendone un’altra – forti del fatto che di solito in certe situazioni siccome siamo tutti appassionati, siccome anche te sei amico di Coso, siccome tutti ci vogliamo bene, siccome non lo facciamo per i soldi e siccome sticazzi, gli accordi sono sempre e solo verbali – in qualche modo possiamo difenderci.
Con un bel contrattino di monta.
Che mi rendo conto possa sembrare scortese come gesto.
Ma come?! Siamo amici, ci diamo sempre la buona notte su Facebook, smalignamo dei cani altrui insieme, stiamo pure per diventare parenti eppperò intanto fammi un autografo qui, che così se fai lo str**** ti trascino in tribbbunale?! A’nfame!
Pare un sacco brutto, però date retta a una cretina, a un certo punto ci sta.
Con un po’ di esperienza, quello di tutelarsi in questo senso è l’unico vero consiglio che mi sento di dare a chi desidera impegnare il proprio maschio o la propria femmina nella nobile causa riproduttiva, specialmente se non ha confidenza con la fauna bipede che bazzica in cinofilia.
Ammetto che in anni di attività riproduttiva raramente ci è capitato di incappare in privati disonesti. Invece con gli sforna-cuccioli seriali, meglio se per mero profitto, meglio se scevri della minima nozione di genealogie/linee di sangue/difetti/malattie ereditarie, la magagna è quasi garantita.
Voi nel dubbio cautelatevi sempre, che avè paura è meglio che toccarne.
E’ che magari ti vedono giovane o inesperto e pensano di poterti fregare, in fondo che lui/lei ti deve dei cuccioli/soldi non c’è scritto da nessuna parte.
Non dico questo per condannare qualcuno, i disonesti che abbiamo incontrato noi, di fatto, si sono limitati a cogliere un’occasione perchè questa è la loro natura, sta a noi persone a modino essere abbastanza svegli per non dargli lo spazio di infinocchiarci.
Semplicemente le cose stanno così: la Legge Italiana riconosce per chi alleva amatorialmente come professionalmente, dei diritti e dei doveri, ma come in tutte le cose c’è spesso chi prova a fare il furbetto.
Specialmente se si ha per le mani un cane un po’ piacente o conosciuto, per la legge dei grandi numeri è facile che prima o poi un disonesto dal mazzo lo peschiamo, quindi se ci facciamo trovare pronti è meglio.
Credo però che questo articolo sia utile in primis a noi stessi, perchè la Legge non ammette ignoranza ma per quanto mi riguarda neanche l’Allevamento.
Solo perchè il nostro cane ha un utero non significa per forza che debba avere dei cuccioli.
Solo perchè prova a ripassarsi tutte le cagnette del quartiere non significa che debba per forza essere castrato o messo in riproduzione.
Ciao a tutti sono Pierodellafrancesca e cerco una bella fidanzata. C’è nessuna di Casciana Terme?
Ragazzi, NO.
Se proprio lo dovete fare, cercate di farlo bene, chiedendovi da dove venga il vostro cane, quali linee di sangue si porta dietro e se valga la pena utilizzarlo e con chi.
Quindi STUDIATE, PREGATE, TUTELATEVI.
Per tutto il resto, in bocca al lupo.
[Per info: valemastini@gmail.com]
Un argomento interessante non solo per gli allevatori ma per tutti gli amanti dei cani, è rappresentato dalle problematiche che possono verificarsi nel momento in cui si decide che sì, reputo indispensabile regalare al mondo un clone perfetto del mio cane, adesso gli cerco un/a fidanzato/a.
Anche se mettere in riproduzione il proprio animale non dovrebbe essere una decisione assunta a “cuor leggero”: la nascita di una cucciolata comporta sempre delle responsabilità non solo morali e per quanto mi riguarda, dovrebbe essere realizzata in un’ottica il meno superficial-casalingadiVogheresca possibile.
Pertanto, prima di reputare cosa buona e giusta mandare a moltiplicarsi il quadrupede di casa, è opportuno avere contezza della normativa di riferimento, ossia il “Regolamento Internazionale di Allevamento”, in vigore dal 1° gennaio 2012 (consultabile sul sito dell’Enci http://old.enci.it/documenti/Ria2007.pdf).
Innanzitutto, mi preme rilevare che non esiste nel nostro Paese una normativa specifica in materia, pertanto il Regolamento in esame assume una particolare rilevanza essendo l’unico documento ufficiale che regola e disciplina le modalità di riproduzione del cane di razza (art. 2 Regolamento Internazionale di Allevamento della F.C.I).
Inoltre, il Regolamento Internazionale di Allevamento assume maggior pregio se si pensa alla funzionalità che dovrebbe avere per i professionisti del settore, tale documento, infatti, prendendo dettagliatamente in esame tutte le possibilità e gli eventi che si possono verificare prima, durante e dopo la monta, permette di bloccare e di dirimere sul nascere la maggior parte delle controversie che possono sorgere tra i proprietari dei cani coinvolti nell’accoppiamento.
Il Preambolo del documento in esame stabilisce innanzitutto che l’allevamento può essere praticato solo ed esclusivamente su cani che presentino determinate caratteristiche, ossia l’animale deve essere:
– di razza pura;
– in perfetta salute sia in termini di funzionalità che di ereditarietà;
– ed iscritto in un libro di origini o un registro supplementare riconosciuto dalla FCI;
Pertanto, il Regolamento esclude che possano essere utilizzati per l’allevamento tutti quei cani che non sono in possesso delle caratteristiche dello standard di razza, o che presentano difetti eliminatori fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere indicati: il temperamento malsano, un colore di pelo non desiderato, l’epilessia, l’atrofia, la displasia delle anche, la sordità o la cecità congenita, il labbro leporino, il palato spaccato, difetti dentali pronunciati, etc..
Inoltre, proprio per combattere le malattie ereditarie, quali la displasia dell’anca o l’atrofia progressiva della retina, i Paesi membri e i partner su contratto della FCI sono tenuti a tenere un registro ove devo essere registrati i cani affetti da tali tare ereditarie.
L’art. 2 invece pone in essere alcune precisazioni e raccomandazioni particolarmente rilevanti.
Iinnanzitutto raccomanda di mettere per iscritto le condizioni nelle quali avverrà la monta, poiché, solo individuando chiaramente gli obblighi reciproci e le condizioni finanziarie che regolano il rapporto si evitano a prescindere le possibili controversie.
Successivamente il 3° e il 4° comma dell’art. in commento precisano le definizioni di:
– proprietario, ossia colui che ha acquistato l’animale e può dimostrarlo mediante apposita certificazione
– possessore, ovvero colui che ha a disposizione il cane perché né è proprietario oppure è stato da questi autorizzato.
Inoltre, il possesso del cane risulta rilevante alla luce di quanto disposto dall’art. 4 in merito alla responsabilità dei danni eventualmente causati dall’animale, poiché di essi, in conformità con le norme di legge in vigore1, ne risponde colui che deteneva o possedeva l’animale nel momento in cui i danno è venuto in essere.
Si deve tuttavia presumere che tale ipotesi ricomprenda solo i danni causati verso terzi, poiché l’art. 3 stabilisce chiaramente che nel caso in cui la fattrice sia collocata per più giorni presso lo stallone, qualora essa causi danni agli impianti di allevamento o all’abitazione del proprietario del cane maschio, di essi ne risponde il solo proprietario della fattrice. Non a caso, infatti, lo stesso art. 3, trattante i costi di trasporto e mantenimento della femmina, raccomanda ai proprietari della stessa, durante il periodo di accoppiamento, che come è noto può richiedere più giorni e più tentativi, di portala e andarla a riprendere dall’abitazione dello stallone, personalmente o mediante persona fidata. Tuttavia, nel caso che essa permanga stabilmente presso lo stallone, il proprietario della cagna è tenuto oltre a risarcire gli eventuali danni allo stallone, anche a farsi carico di tutte le spese conseguenti, ossia: l’alimentazione, l’alloggio e le eventuali cure veterinarie.
La collocazione della fattrice presso il domicilio dello stallone è, infine, presa in considerazione anche nell’infausta ipotesi di decesso della femmina durante tale periodo, in particolare, l’art. 5 stabilisce che il proprietario del maschio è tenuto a:
– informare quanto prima il proprietario della fattrice dell’evento,
– sostenere le spese veterinarie per accertare la causa del decesso,
– mostrare il corpo dell’animale deceduto al proprietario qualora esso lo desideri.
Qualora il veterinario accerti che la morte della fattrice sia imputabile al possessore dello stallone, quest’ultimo è tenuto a risarcire il danno e gli interessi al proprietario dell’animale deceduto, se invece la causa della morte non è dipesa in alcun modo dal possessore dello stallone, il proprietario della fattrice deve rimborsare quest’ultimo delle spese veterinarie legate al decesso.
Una volta individuati i soggetti coinvolti e le relative responsabilità, il Regolamento passa ad analizzare e disciplinare le due possibili modalità di accoppiamento, ossia l’accoppiamento naturale e l’inseminazione artificiale.
a) L’accoppiamento naturale, ossia la monta.
Innanzitutto è opportuno sottolineare che una volta che lo stallone è stato individuato, il suo proprietario è obbligato ad utilizzarlo nella monta, anche nel caso in cui lo stesso non riesca ad eseguirla, a meno che il proprietario della fattrice non dia, previo consulto, il permesso di utilizzare un altro soggetto (art. 6).
Tuttavia, qualora accidentalmente la fattrice venga coperta da uno stallone diverso da quello prescelto, il possessore dello stallone non solo è obbligato a rimborsare il proprietario della fattrice di tutte le spese causate dalla monta errata o fortuita, ma perde anche il diritto al compenso della monta. Inoltre, nel caso di monta errata o fortuita, il Regolamento vieta di procedere ad una nuova monta con lo stallone che era stato prescelto a tale scopo (art. 7).
Nel caso in cui, invece, la monta programmata vada a buon fine, il Regolamento in commento prevede: l’obbligo a carico del proprietario dello stallone di certificare, redigendo un apposito documento, la corretta esecuzione della monta, a meno che il Libro delle Origini del Paese nel quale la cucciolata deve essere iscritta non preveda la presentazione di appositi moduli, in tale ultimo caso sarà invece il proprietario della fattrice ad essere obbligato a reperire tale documento, a compilarlo e a presentarlo al possessore dello stallone per la sua sottoscrizione (art. 8). Non a caso, infatti, nel nostro Paese, l’ente incaricato di controllare e curare la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, ossia l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), prevede che il proprietario della fattrice compili e presenti alla delegazione ENCI territorialmente competente, entro 25 giorni dalla nascita della cucciolata, il c.d. “modello A”, ossia la denuncia di monta prevista dall’articolo in commento (http://old.enci.it/documenti/modello_a.pdf).
Successivamente, l’art. 9, raccomanda al proprietario dello stallone di sottoscrivere il sopradetto Certificato solo dopo che è avvenuto il pagamento del prezzo concordato per la monta, precisando in merito che non è, comunque, mai consentito trattenere la fattrice quale pegno per il mancato pagamento. Inoltre, la ricompensa in denaro per l’avvenuta monta può, ovviamente, essere sostituita dalla consegna di uno o più cuccioli, in tal caso, tuttavia l’art. 11, prevede che tale accordo sia formulato per iscritto, prima della monta e, inoltre, in tale documento devono essere precisati e rispettati improrogabilmente una serie di elementi, ossia:
a) il momento della scelta del cucciolo da parte del proprietario dello stallone;
b) il momento della consegna del cucciolo al proprietario dello stallone;
c) il momento a partire dal quale il diritto del proprietario dello stallone di scegliere il cucciolo è irrevocabilmente prescritto;
d) il momento a partire dal quale il diritto del proprietario dello stallone di prendere il cucciolo è irrevocabilmente prescritto;
e) gli accordi per i costi del trasporto;
f) gli accordi speciali nel caso in cui la fattrice dovesse partorire solo cuccioli nati morti oppure un solo cucciolo in vita, o nel caso in cui cucciolo prescelto muoia prima della consegna.
A ben vedere l’obbligo di redigere un documento contenente tali elementi, permette di ovviare a una serie di discussioni, si pensi ad esempio al caso in cui il proprietario dello stallone non scelga il cucciolo in un tempo ragionevole, costringendo in tal modo il proprietario della fattrice a procrastinare la vendita dei nuovi arrivati, con l’ovvio rischio di fare perdere allo stesso la cessione di uno o più cuccioli.
Si consiglia, pertanto, nel caso in cui si pattuisca come compenso di monta la cessione di uno o più cuccioli, di inserire i termini dell’accordo previsti dall’art. 11 nel contratto ove si regolano le “condizioni di monta” di cui all’art. 2. Tale contratto, in effetti, sembra rivestire per il Regolamento stesso una funzione particolarmente rilevante, poiché, se ben redatto in tutte le sue parti, permette di prevedere e regolare la maggior parte degli eventi che possono verificarsi prima, durante e dopo la monta.
Non a caso gli artt. 10 e 11 individuano e regolano due particolari ipotesi che potrebbero determinare dubbi circa l’effettiva sussistenza del diritto del proprietario dello stallone a ricevere il pagamento del prezzo concordato per la monta, ovvero quando:
1) malgrado le condizioni favorevoli all’accoppiamento, esso non va buon fine perché lo stallone non procede alla monta o la fattrice non si lascia montare. In tale ipotesi, il proprietario del maschio non ha diritto al pagamento convenuto per la monta, ma conserva il diritto al risarcimento, sempre ovviamente che esso sia stato previsto esplicitamente nel contratto consigliato dall’art. 2.
2) La monta è eseguita correttamente, ma la fattrice rimane vuota. In tal caso il proprietario dello stallone non perde il diritto al compenso, tuttavia esso deve decidere se: consentire una seconda monta gratuita, oppure restituire una parte del compenso. Qualora, tuttavia, si accerti che è lo stallone ad essere sterile sarà il proprietario della fattrice a dover essere rimborsato delle spese causate dalla monta.
Anche nell’ ipotesi sub 2 si consiglia di indicare dettagliatamente le modalità in cui dovrà avvenire la seconda monta, avendo ovviamente un particolare occhio alla puntualizzazione delle spese da sostenere per il trasporto, per il mantenimento e quant’altro conseguente.
b) L’inseminazione artificiale. Art. 13.
Tale tipologia di accoppiamento è consentita solo se è posta in essere da genitori che si siano riprodotti naturalmente in precedenza, tuttavia, tale caratteristica può non essere essenziale, poiché è concesso alle organizzazioni nazionali di prevedere delle eccezioni, e consentire anche ai cani che non sono in grado di riprodursi naturalmente, di utilizzare tale tecnica. Tuttavia, tali eccezioni sono consentite solo se l’accoppiamento:
– migliora la salute della razza,
– tutela il benessere della fattrice,
– persevera o aumenta il patrimonio genetico della razza.
Nel caso in cui si proceda all’inseminazione artificiale, saranno a carico del proprietario della fattrice sia le spese di raccolta dello sperma sia i costi sostenuti per l’inseminazione.
L’articolo in esame prevede, inoltre, una serie di obblighi in capo al medico veterinario che procede all’inseminazione artificiale, esso, infatti, è tenuto a consegnare un attestato, ove certifica che lo sperma (fresco o congelato) proviene dallo stallone prescelto, al servizio del libro di origini del paese che registrerà i cuccioli.
Ovviamente anche nel caso in cui si proceda all’inseminazione artificiale, così come avviene per la monta naturale, si dovrà presentare il modulo di denuncia di monta e di nascita di cucciolata all’ente nazionale preposto, ossia l’ENCI.
Dopo aver disciplinato le due diverse modalità di monta, il Regolamento esamina gli obblighi e gli adempimenti che il proprietario della cucciolata sarà tenuto ad osservare, di cui, tuttavia , tratterrò più approfonditamente nel prossimo articolo, ove si individueranno oltre agli argomenti sopradetti, anche la disciplina codicistica trattante la vendita dei cuccioli a soggetti terzi.
Infine, vista la rilevanza centrale che il Regolamento riserva al c.d “contratto di monta” previsto dall’art. 2, si consiglia di redigerlo a mezzo di un professionista, cosicché possano essere individuati e regolati tutti gli elementi critici, alla luce del particolare caso di specie.
Di seguito, per maggior completezza, si riporta un esempio di contratto di monta:
CONTRATTO DI MONTA
Con la presente scrittura privata, il Sig.____________ C.F./P.IVA _________________, nato a ____________ il _______, ed residente in _________, via_________ proprietario della FATTRICE di razza ____________ di nome __________, di colore _____________ Microchip ______________ Loi _____________
e
il Sig.____________ C.F./P.IVA _________________, nato a ____________ il _______, ed residente in _________, via_________ proprietario dello STALLONE di razza ____________ di nome __________, di colore _____________ Microchip ______________ Loi _____________
CONVENGONO
al fine di perseguire l’obiettivo di selezione della razza volto ad ottenere esemplari morfologicamente corretti, di alta genealogia con buona salute ed equilibrio caratteriale, di voler far accoppiare la fattrice (nome identificativo) e lo stallone (nome identificato), come meglio sopra individuati,
che tale accoppiamento dovrà avvenire presso _________, (nel caso in cui il luogo scelto non sia presso l’abitazione di uno dei proprietari dei cani si raccomanda di individuare chiaramente il posto prescelto, indicando in comune e la via ove è ubicato), nel periodo convenuto ________,
che il soprarichiamato accoppiamento dovrà essere effettuato per almeno (indicare il numero) incontri,
che qualora la monta vada a buon fine e la fattrice risulti gravida sia le spese di gestazione che le spese relative al parto saranno a carico del Sig. _______, proprietario della fattrice/ dello stallone,
che il proprietario della fattrice è tenuto a corrispondere al proprietario dello stallone la cifra di Euro ____________ come diritto di monta in un’unica soluzione, all’atto della monta. Qualora la cagna non rimanesse incinta, il proprietario di quest’ultima ha diritto: ad una monta successiva gratuita che avverrà nei seguenti termini (indicare dettagliatamente il luogo, il periodo e a carico di chi devono essere le spese) (oppure) non ha diritto ad una monta successiva gratuita ma ha diritto alla restituzione del ____ (indicare percentuale) della quota iniziale pagata (oppure) non ha diritto ad una monta successiva gratuita, né alla restituzione della quota iniziale pagata.
(alternativamente)
che il proprietario della fattrice è tenuto a corrispondere al proprietario dello stallone la cifra di Euro ____________ come diritto di monta e successivamente una cifra pari al ______(indicare percentuale), del prezzo di vendita di ogni singolo cucciolo vivo alla _______ settimana di vita. Qualora la cagna non rimanesse incinta, il proprietario della cagna ha diritto: ad una monta successiva gratuita che avverrà nei seguenti termini (indicare dettagliatamente il luogo, il periodo e a carico di chi devono essere le spese) (oppure) non ha diritto ad una monta successiva gratuita ma ha diritto alla restituzione del ____ (indicare percentuale) della quota iniziale pagata (oppure) non ha diritto ad una monta successiva gratuita, né alla restituzione della quota iniziale pagata.
(alternativamente)
che il proprietario della fattrice è tenuto a corrispondere al proprietario dello stallone un cucciolo (o più di uno) come diritto di monta in un’unica soluzione. Il proprietario dello stallone s’impegna a scegliere il cucciolo entro e non oltre la _______ settimana di vita dello stesso e a prenderlo entro e non oltre la ________ settimana di vita. Qualora il proprietario dello stallone non compia la scelta del cucciolo o non lo prenda con sé entro i suddetti termini il suo diritto al compenso per la monta si considererà irrevocabilmente prescritto. Nel caso in cui la fattrice partorisca cuccioli nati morti od un unico cucciolo in vita le parti convengono __________________________ (indicare esaurientemente gli accordi presi con l’altra parte).
Qualora la cagna non rimanesse incinta, il proprietario della cagna ha diritto: ad una monta successiva gratuita che avverrà nei seguenti termini (indicare dettagliatamente il luogo, il periodo e a carico di chi devono essere le spese) (oppure) non ha diritto ad una monta successiva gratuita ma ha diritto alla restituzione del ____ (indicare percentuale) della quota iniziale pagata (oppure) non ha diritto ad una monta successiva gratuita, né alla restituzione della quota iniziale pagata.
Le parti garantiscono che entrambi i cani rispondono ai criteri richiesti per essere ammessi alla riproduzione e consentire la registrazione della cucciolata al Libro Genealogico dell’ENCI.
Per quanto non specificatamente previsto e regolato dal presente contratto, fa fede il Regolamento Internazionale di Allevamento FCI del 1° gennaio 2012.
Luogo, lì Data
Il Proprietario della Fattrice Il Proprietario dello Stallone
______________________ _____________________
Per ulteriori informazioni: valemastini@gmail.com