Nel primo premiatissimo episodio del tag a scadenza rigorosamente-quando-capita di Bracchi in regola, Valentina ci ha chiarito le idee su cosa dice, ad oggi, la Legge Italiana in merito alla controversa questione della caudotomia nel Bracco Italiano.
Per questa seconda puntata, la nostra esperta si è occupata di un argomento davvero basilare, di più ampia gettata, apparentemente scontato ma in realtà pieno di insidie: la Responsabilità Civile per i danni causati dal nostro cane.
Se come me è dai tempi dell’Università che non leggete (e capite) un qualsiasi testo di più serio del Vernacoliere perchè c’avete provato una volta e vi si sono disintegrate le sinapsi, vi decripto in poche parole il nocciolo della questione: quando cose o persone subiscono un danno da parte di un cane a pagarne le spese è (quasi) sempre il proprietario.
Scontato? A mio parere in certi casi anche no!

Ad ogni modo, dalla trasmissione di malattie alla degustazione di marmocchio kamikaze e/o altro cane molesto, dalla presa kung fu sul polpaccio del postino allo sbriciolamento della teca di Swarovski della zia sagacemente piazzata a portata di coda, se qualcuno se la risente verrà a cercare noi proprio noi nient’altro che noi.
Quindi impariamo a tutelarci disciplinando noi stessi, i nostri figli e i nostri cani al rispetto degli altri, animali compresi.
Se non per riguardo nei confronti del prossimo, fatelo almeno per il bene del vostro portafogli.

Il risarcimento del danno causato dagli animali domestici.
Art. 2052 c.c.

Il proprietario di un cane, ed in generale i proprietari di un qualsiasi animale domestico, dovrebbero aver ben presente, soprattutto per le conseguenze economiche che potrebbero verificarsi nella sfera patrimoniale di ognuno di essi, che l’art. 2052 c.c. individua in capo ad essi la responsabilità per i danni causati a terzi dall’animale, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia fuggito, si sia smarrito o fosse sotto custodia di altra persona.
Pertanto, ritengo sia opportuno analizzare e comprendere la norma in esame per individuare e capire quando si è tenuti a risarcire il danno prodotto dal proprio animale d’affezione, tenendo ben presente che l’art. 2052 c.c., pur sembrando ad una prima lettura di semplice applicazione, ha invece posto in essere, sotto molteplici profili, numerosi problemi interpretativi agli operatori del diritto.

a) CHI E’ RESPONSABILE DEI DANNI?
Art. 2052 c.c. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso…”
Il tenore letterale della disposizione individua chiaramente una responsabilità alternativa tra il proprietario e colui che si “serve” dell’animale, pertanto la configurazione della responsabilità di uno dei due soggetti esclude quella dell’altro.
In genere non si presentano particolari difficoltà nell’individuazione del soggetto obbligato al risarcimento del danno poiché, normalmente, il proprietario dell’animale risulta essere colui che se ne prende cura. Inoltre, nel caso in cui non si sia a conoscenza dell’identità del proprietario, essendo previsto dalla L. n. 281/1991 l’obbligo d’iscrizione all’anagrafe canina, lo stesso può essere agevolmente identificato mediante la lettura del chip posto usualmente sul collo dell’animale.

Si sono invece presentate numerose incertezze interpretative riguardanti l’individuazione del soggetto obbligato in quanto utilizzatore dell’animale (“chi se ne serve”).
In generale, tuttavia, la giurisprudenza maggioritaria ha stabilito che il trasferimento della responsabilità del proprietario in capo ad un terzo, c.d. utilizzatore o utente, sussiste quando:
1) Il proprietario si spoglia temporaneamente della facoltà di far uso dell’animale in favore di un terzo e, pertanto, perde la propria diretta ingerenza sull’animale;
2) Il terzo usa l’animale per soddisfare un proprio autonomo interesse, non necessariamente coincidente con quello del proprietario, ma conforme alla naturale destinazione economico-sociale dell’animale stesso. (Si pensi ad esempio alla figura del mezzadro, esso in quanto unico o principale fruitore delle utilità offerte dagli animali dati in dotazione del fondo, sarà sempre ritenuto responsabile per i danni provocati da essi.)
E’ opportuno precisare che non rientrano in tale ipotesi e, quindi, non sono ritenuti responsabili i terzi che utilizzano l’animale per svolgere mansioni inerenti alla propria attività lavorativa qualora tale incarico gli sia stato affidato direttamente dal proprietario dell’animale [Cass. Civ., sez III, 28 Aprile 2010, n.10189]

Affidare il proprio cane ad un terzo per ragioni di custodia, cura, governo o mantenimento non implica, quindi, il venir meno della responsabilità risarcitoria in capo al proprietario, proprio perché quest’ultimo rimane il beneficiario dell’utile economico della gestione dell’animale affidata al terzo.
Tale ultima precisazione non è di poco conto se si pensa alla figura del dog-sitter, dell’addestratore, del toilettatore etc., in tali casi la responsabilità per i danni cagionati dal cane è sempre del proprietario, avendo quest’ultimo affidato il proprio animale al professionista proprio in virtù della sua attività lavorativa.
Il confine tra “utilizzatore responsabile” e “utilizzatore non responsabile” è comunque labile, e variegata è la casistica giurisprudenziale sul punto. [“Il risarcimento del danno causato da animali” di Luca Scarone in http://www.studiolegalenexus.it]

b) QUANDO SI E’ RESPONSABILI PER IL DANNO CAUSATO DAL PROPRIO ANIMALE?
Art. 2052 c.c. “…è responsabile dei danni cagionati dall’animale…”
Affinché operi la norma in esame, innanzitutto deve essersi verificato un danno, ossia una qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell’evento, (ad es. una lesione fisica, un danno alla salute propria o del proprio animale d’affezione).
Il proprietario dell’animale è tenuto, quindi, a risarcire il danno, nei soli casi in cui sussista un nesso di causalità tra l’evento lesivo e il comportamento del cane, ossia quando il danno subito dal terzo è causato dal fatto posto in essere dall’animale. Detto in altri termini, l’obbligo di risarcimento si configura solo quando il cane provoca con il suo comportamento un’effettiva diminuzione del patrimonio altrui, ad esempio, si sarà tenuti a risarcire il valore di un bene, se l’animale urtandolo lo danneggia.
Pertanto, la posizione processuale del danneggiato risulta agevolata rispetto a quella del danneggiante poiché esso sarà tenuto a provare solamente:

l’appartenenza dell’animale in capo al soggetto obbligato al risarcimento, ossia il proprietario o l’utente,
la sussistenza di un danno
l’esistenza del rapporto eziologico tra il fatto materiale del cane e l’evento lesivo.

L’art. 2052 c.c., inoltre, opera solo se il fatto materiale produttivo del danno è stato compiuto dall’animale stesso.
Non si può, infatti, ritenere sussistente il nesso di causalità tra evento lesivo ed evento materiale, quando:

l’animale non partecipa attivamente alla produzione del danno.
Il cane, infatti, non può essere considerato causa del danno se non pone in essere alcun tipo di comportamento. In ragione di ciò, il Tribunale di Milano, ad esempio, non ha ritenuto applicabile la norma in esame e, quindi, non risarcibile il danno patito dal soggetto inciampato sul corpo di un cane accovacciato in modo ben visibile all’interno di un centro commerciale.

l’animale è utilizzato come strumento/mezzo di una condotta finalizzata a cagionare il danno.
Si pensi ad esempio a un cane aizzato contro il danneggiato: naturalmente è chi aizza il cane a “cagionare il danno” e non l’animale stesso, pertanto, in tale caso trova applicazione l’art. 2043 c.c. (Fatto illecito);

l’animale è veicolo di malattie, anche in questo caso l’evento dannoso non dipende dall’azione materiale dell’animale ma dal comportamento colpevole del proprietario del cane che non ha provveduto a prestare sufficienti cure ed attenzioni al proprio animale. Pertanto, il proprietario del cane sarà tenuto a risarcire il terzo che abbia contratto una malattia a causa del suo comportamento negligente a norma dell’art. 2043 c.c. e non in base alla norma in esame. [“Animali da compagnia: Tutele – Diritti – Responsabilità” a cura di Elena Bassoli, Maggioli Editore, 2003]

c) QUANDO NON SI E’ RESPONSABILI PER IL DANNO CAUSATO DAL PROPRIO ANIMALE?
Art 2052 c.c. “ …sia che fosse sotto custodia, smarrito o fuggito, a meno che non si provi il caso fortuito.”
La responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c., infatti, configura un ipotesi di responsabilità oggettiva il cui presupposto risiede esclusivamente nell’accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra il fatto e l’evento animale.
Il proprietario (o l’utente), pertanto, risponde ai sensi dell’art. 2052 c.c. non a causa di un proprio comportamento o di una propria attività, ma in base alla sola relazione di proprietà (o di uso) esistente fra lui e l’animale. Tale affermazione non risulta di poco conto se si pensa che il proprietario (o l’utente) non possono evitare l’addebito di responsabilità provando di aver adottato tutte le precauzioni o le accortezze che ragionevolmente avrebbero dovuto porre in essere nel caso di specie*. [*Corte di Cassazione, 20 luglio 2011, n.15895]

Infatti, per quanto riguarda l’attribuzione di responsabilità in capo al proprietario non è minimamente rilevante che il proprio cane fosse, al momento in cui ha causato il danno, sotto custodia, legato al guinzaglio, fornito di museruola, etc., poiché il proprietario (o l’utente) sarà comunque tenuto a risarcire il danno.
Tuttavia la fattispecie regolata dall’art. 2052 c.c. non configura un ipotesi di responsabilità assoluta, il proprietario dell’animale può liberarsi dall’obbligo di risarcimento del danno se prova la sussistenza del c.d. caso fortuito.

> Che cosa è il caso fortuito?
E’ un fattore esterno:
• imprevedibile

• eccezionale
• inevitabile
• idoneo ad interrompere il nesso causale sussistente tra l’evento lesivo e il fatto dell’animale.

E’ importante sottolineare che il caso fortuito può essere integrato anche da un comportamento del danneggiato o di un terzo, ma in tal caso la condotta tenuta dal soggetto leso deve essere cosciente e deve assorbire l’intero rapporto causale.
Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che, pur avendo preso visone dei cartelli di pericolo, si rechi in un area privata recintata, ben chiusa senza essere stato autorizzato dal proprietario e si avvicini troppo ad un cane che si mostra palesemente aggressivo, ebbene, in tal caso la responsabilità del danno subito non è imputabile al proprietario, ma al danneggiato stesso, che con il proprio comportamento ha integrato il c.d. caso fortuito.
Bisogna, tuttavia, tener ben presente che il comportamento del danneggiato per integrare il caso fortuito deve presentare i caratteri dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità.
Non è stato, ad esempio, considerato caso fortuito perché prevedibile e quindi non eccezionale, l’episodio di una bambina entrata all’interno di un giardino privato, recintato ma con un cancello facilmente apribile. La Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto che l’accesso al giardino ove era custodito il cane mordace non potesse considerarsi imprevedibile se addirittura una bambina di soli tre anni vi era riuscita . [Corte di Cassazione, 20 luglio 2011, n. 15895]

Infine, è opportuno sottolineare che, neanche l’imprevedibilità del comportamento dell’animale può costituire caso fortuito.
Secondo la Corte di Cassazione la condotta anomala o impulsiva del cane non può esonerare dalla responsabilità il proprietario perché essa è sempre prevedibile e non eccezionale, essendo per definizione l’animale un essere privo di raziocinio, (o l’utente). [Corte di Cassazione, 9 aprile 2015, n.7093]
Non sarà, pertanto, di alcun pregio sostenere che il proprio cane non avesse mai morso, rotto o aggredito nessuno, poiché in tali casi si sarà sempre tenuti a risarcire il danno.

Sulla stessa linea di ragionamento viene sostenuto che sussiste la responsabilità anche in caso di smarrimento o di fuga dell’animale in quanto accadimenti del tutto prevedibili. Con la sentenza n. 49690/2014 la Corte di Cassazione, ad esempio, ha trattato il caso di un cane che ha rotto la catena ed ha aggredito un passante, ebbene, secondo i Supremi Giudici “la circostanza che il cane abbia rotto la catena, sia fuggito e abbia aggredito un passante non esonera il proprietario da responsabilità poiché il proprietario ha sempre l’obbligo di verificare, per evitare danni a terzi, che la postazione del cane sia effettivamente sicura”.

In conclusione la responsabilità del danno causato dal nostro animale cade quasi sempre su noi proprietari (escluso nei rari casi in cui riusciamo a dimostrare il verificarsi del caso fortuito) in quanto il legislatore ha voluto tutelare maggiormente il danneggiato a discapito del “danneggiante”, quindi, oltre a usare la normale diligenza (evitando magari di lasciare liberi e incustoditi i propri cani “perché tanto sono buoni e non hanno mai fatto male a nessuno”), il consiglio migliore che possiamo dare è quello di stipulare una buona polizza assicurativa così da potersi garantire sonni tranquilli!


Per ulteriori info e chiarimenti: valemastini@gmail.com

 

Commenti

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: