Che cosa ricordate dei tempi delle scuole medie?
Io pochissimo, periodicamente mi autoformatto e checcefrega del backup.
Nel fitto nebbione che cela il mio passato scolastico, c’è però un flashback cristallino.
Riguarda Valentina, una mia compagna di classe, spigliata, biondissima e con gli occhi azzurri, seduta a qualche banco di distanza da me.
Siamo in classe e regna il silenzio, in piedi davanti a noi troneggia presumibilmente la mitica e indefessa professoressa Valleggi.
Non abbiamo più di 12 anni.
Ad un certo punto, parlando del futuro, la prof pone uno ad uno la fatidica domanda: che cosa volete fare da grandi?
A quel punto, mentre nella mia giovane mente risuona in risposta l’eco di un gigantesco, rassicurante BOH – presissima com’ero a memorizzare gli stadi evolutivi dei miei Pokemon preferiti, forte del mio mantra “Gotta catch em all”- Valentina risponde:
“io da grande voglio fare il magistrato”.
Fu in quel momento che ebbi per la prima volta l’impressione, poi riconfermata negli anni, di essere tutto sommato una cazzona.
Data l’evidente differenza di spessore delle nostre ambizioni, com’era naturale che fosse, dopo le medie la strada di Valentina e la mia non si erano più incrociate.
Fino ad oggi.
Diciotto anni dopo ci ritroviamo per dare vita ad una collaborazione a mio avviso interessantissima, per la quale non finirò mai di ringraziarla.
Infatti, come la sottoscritta ha mostrato forza di carattere mantenendo la completa incertezza nei confronti dell’avvenire, anche Valentina ha tenuto fede al suo sogno: si è laureata a pieni voti in Scienze Giuridiche presso l’Università di Pisa e, in attesa di proseguire la scalata, lavora da anni in uno Studio di avvocati dove si sta specializzando in ambito civilistico.
Non solo, è anche fiera proprietaria di un beagle + un pastore svizzero che le movimentano la vita.
La passione per i cani unita alla competenza legislativa, fanno di lei la guida perfetta per accompagnare Bracchi Reggiani nella sua nuova missione: sbrogliare le più diffuse matasse legislative a tema cinofilo disintegrando le leggende metropolitane più radicate, per offrire ai lettori – braccofili e non – un panorama chiaro, coinciso ed esaustivo sulle normative dettate dalla Legge Italiana in materia di vita serena col cane.
Poichè la Legge non ammette ignoranza, nasce oggi Bracchi in regola, un tag che aspira quanto prima a divenire rubrica fissa, sotto il segno del quale Valentina – Costituzione alla mano – ci condurrà sulla retta via.
Il primo argomento che abbiamo deciso di trattare è dei più attuali e controversi: la caudotomia nel bracco italiano.
La caudotomia spiegata in due parole: consiste nell’amputazione di una parte della coda del cane nella prima settimana di vita, per prevenire in età adulta fratture e ferite che insorgerebbero durante l’attività venatoria (il bracco italiano cacciando scodinzola).
Per molte razze in passato regolarmente sottoposte a caudotomia e concheotomia (taglio delle orecchie), sono scattate recentemente restrizioni definitive per le quali non è più possibile alcuna amputazione se non a fini curativi, da qui l’incertezza di molti braccofili sulla questione e le sempre maggiori richieste di cuccioli ai quali venga conservata integra la coda.

Insomma, si può tagliare la coda al bracco italiano? Si.
Qui di seguito Valentina, in nome della Legge Italiana, vi spiega perchè!
[per ulteriori info e chiarimenti: valemastini@gmail.com]
La legislazione italiana in tema di tutela dei diritti degli animali ha conosciuto, nel corso dell’ultimo decennio, un parziale percorso evolutivo poiché si è passati da una concezione meramente utilitaristica per cui l’animale era tutelato in quanto proprietà di taluno, ad un riconoscimento dei diritti propri dell’animale in quanto tale.
In quest’ottica, mediante la l.n. 201/2010 è stata ratificata la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, la quale, oltre a riconoscere la sussistenza di un obbligo morale da parte dell’uomo al rispetto di tutte le creature viventi dovuto dal grande valore che hanno gli animali da compagnia per la qualità della vita umana, afferma una serie di regole base inderogabili per tutti gli Stati aderenti.
In particolare, all’art. 10 , viene introdotto il divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto dell’animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi , ed in particolare sono vietati:
a) il taglio della coda (caudotomia)
b) il taglio delle orecchie (concheotomia)
c) l’asportazione dei denti
d) la recessione delle corde vocali
e) l’asportazione degli artigli
Pertanto, dall’entrata in vigore della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ossia il 04/12/2010, sono vietati
tutti gli interventi aventi finalità estetica, ivi compresi gli interventi morfologici volti ad effettuare l’adeguamento allo standard della razza.
Il 2° comma prevede, tuttavia, due eccezioni a tale divieto:
a) se un medico veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale;
b) per impedirne la riproduzione;
Non essendo chiaro quando un intervento chirurgico non curativo debba essere ritenuto “necessario”, la Direzione Generale della Sanità Animale ha richiesto in merito chiarimenti al Consiglio Superiore della Sanità, che,
mediante l’Ordinanza Ministeriale del 02/03/2011 ha precisato che la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia deve essere intesa ammettendo fra le eccezioni al divieto di interventi chirurgici finalizzati a scopi non curativi la sola caudotomia neonatale preventiva . Secondo il Ministero i cani impegnati in determinate attività di lavoro e di natura sportivo – venatoria sono esposti ad un maggior rischio di fratture, lesioni e lacerazioni della coda, pertanto, al fine di garantire il benessere dell’animale è prevista la possibilità di praticare la caudotomia in alcune razze di cani da ferma, riporto e cerca, indicate nella Tabella I allegata all’ordinanza, tra cui ovviamente rientra il bracco italiano.
Inoltre gli interventi di caudotomia possono essere effettuati solo da un medico Veterinario , essendo l’unica professione autorizzata agli
interventi chirurgici eccezionalmente eseguiti con finalità non curative/preventive (art. 10, 3° comma, Conv. Eu. Animali da Compagnia), e solo sui cani che non abbiano più di una settimana di vita.
Il Veterinario, pertanto, è tenuto, prima di effettuare tale tipologia di interventi a:
a) verificare o provvedere che l’animale sia stato correttamente identificato e registrato all’anagrafe canina territorialmente competente;
b) verificare che il cane appartenga alle razze indicate nella Tabella I allegata all’Ordinanza;
c) acquisire il consenso informato scritto del proprietario/detentore/richiedente la prestazione ex artt. 30 e 32 del Codice Deontologico;
d) acquisire la dichiarazione del proprietario/ detentore/ richiedente la prestazione circa l’effettivo utilizzo del cane per futura attività sportivo -venatoria;
e) produrre un certificato medico veterinario relativo alla prestazione chirurgica eseguita che dovrà accompagnare sempre la documentazione del cane;
f) conservare la documentazione.
Pur essendo condivisibile l’obbligo di effettuare tale tipo di intervento nella prima settimana di vita del cane che, come sottolinea l’Ordinanza del 22/03/2011, sarebbe maggiormente invasivo e di impatto sul benessere dell’animale se praticato su un esemplare adulto, non si può evitare di sottolineare che normalmente nei primi due mesi di vita dell’animale il proprietario del cane è il più delle volte un allevatore (amatoriale o meno) che non avendo ancora individuato il futuro definitivo proprietario non ha la possibilità di conoscere, a meno che non abbia il dono delle veggenza, se esso verrà effettivamente impegnato in attività venatorie o sportive.
Al di fuori della caudotomia neonatale preventiva da eseguirsi esclusivamente a cura di un medico veterinario su determinate razze da ferma, riporto e cerca, non è consentita nessun’altra operazione chirurgica a scopo estetico sugli animali da compagnia.
Eventuali violazioni a tale divieto configurano il reato di cui all’art. 544 ter c.p. (Maltrattamento di Animali).
Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia :
https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/19870241/201109270000/0.456.pdf
L. n. 201/2012: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;201
Per ulteriori info e chiarimenti:
Valentina Masini – valemastini@gmail.com
3 commenti